Ogni anno, in occasione della pubblicazione dei dati sugli infortuni sul lavoro, il dibattito pubblico torna a concentrarsi sulla sicurezza dei lavoratori. Troppo spesso, però, il confronto si limita agli aspetti sanzionatori o agli obblighi documentali, trascurando un principio fondamentale del nostro ordinamento: la sicurezza non è un insieme di adempimenti, ma un processo organizzativo che coinvolge l’intera struttura aziendale.
Questo principio trova il proprio fondamento nell’articolo 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, tenendo conto non solo delle disposizioni legislative, ma anche dell’esperienza e del progresso tecnico.
È una norma di straordinaria importanza perché introduce il concetto di massima sicurezza tecnologicamente possibile, imponendo al datore di lavoro un obbligo di protezione dinamico e in continua evoluzione.
Il D.Lgs. 81/2008: molto più di un Testo Unico
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente definito “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”, rappresenta il principale riferimento normativo italiano in materia di prevenzione.
La sua finalità non consiste esclusivamente nell’individuare obblighi e sanzioni, ma nel definire un sistema di gestione della prevenzione basato sulla collaborazione tra datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, medico competente, RLS e, nei cantieri temporanei o mobili, coordinatori della sicurezza.
La prevenzione diventa così una responsabilità condivisa, nella quale ogni figura aziendale svolge un ruolo specifico e complementare.
Il testo integrale è disponibile su:
La valutazione dei rischi: il cuore del sistema prevenzionistico
L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 individua due obblighi che il datore di lavoro non può delegare:
- la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Da tale attività deriva il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), disciplinato dall’articolo 28 del medesimo decreto.
Il DVR non deve essere considerato un documento statico, redatto esclusivamente per adempiere ad un obbligo di legge.
Al contrario, rappresenta il principale strumento gestionale attraverso il quale l’organizzazione individua i propri rischi, pianifica le misure di prevenzione, assegna responsabilità e definisce gli interventi di miglioramento.
Ogni modifica dell’organizzazione aziendale, delle lavorazioni, delle attrezzature, dei processi produttivi o l’insorgenza di nuovi rischi rende necessaria una rivalutazione del documento.
La formazione: da semplice obbligo a misura di prevenzione
Uno degli aspetti maggiormente innovati negli ultimi anni riguarda la formazione.
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce alla formazione un ruolo centrale nella prevenzione degli infortuni.
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel maggio 2025, sono stati accorpati e aggiornati i precedenti accordi in materia, introducendo criteri uniformi per lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP e altre figure della sicurezza. L’Accordo rafforza inoltre la verifica dell’apprendimento e l’efficacia della formazione svolta in azienda.
Il messaggio del legislatore è chiaro.
La formazione non può essere ridotta ad un semplice attestato.
Deve tradursi in comportamenti corretti, consapevolezza dei rischi e capacità operative realmente applicabili durante l’attività lavorativa.
Il ruolo del preposto dopo le modifiche legislative
Le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 hanno rafforzato significativamente il ruolo del preposto.
Oggi questa figura assume una funzione ancora più rilevante nel controllo operativo delle attività lavorative.
Tra i principali compiti previsti dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 rientrano:
- vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali;
- verificare il corretto utilizzo dei DPI;
- intervenire in presenza di comportamenti non conformi;
- sospendere l’attività in caso di pericolo grave e immediato, informando tempestivamente i superiori.
La prevenzione efficace passa anche attraverso una presenza costante sul luogo di lavoro e un controllo concreto delle attività quotidiane.
La sorveglianza sanitaria come strumento di prevenzione
La sorveglianza sanitaria non rappresenta un mero adempimento amministrativo.
Attraverso il medico competente, previsto dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 81/2008, l’azienda monitora nel tempo l’idoneità dei lavoratori rispetto ai rischi specifici cui sono esposti.
Le visite mediche, gli accertamenti periodici e i giudizi di idoneità costituiscono elementi fondamentali per individuare tempestivamente eventuali condizioni di rischio e adottare le necessarie misure di prevenzione.
La sicurezza si costruisce attraverso l’organizzazione
Uno degli errori più frequenti consiste nel considerare sicurezza e produttività come obiettivi contrapposti.
L’esperienza dimostra invece il contrario.
Le organizzazioni che investono nella prevenzione registrano generalmente:
- una migliore organizzazione dei processi;
- minori interruzioni delle attività;
- maggiore coinvolgimento dei lavoratori;
- riduzione degli infortuni e dei near miss;
- migliore qualità del lavoro.
La sicurezza rappresenta quindi un indicatore della maturità organizzativa dell’impresa.
Le responsabilità non si esauriscono con la documentazione
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la mera presenza di DVR, attestati di formazione o procedure aziendali non è sufficiente a dimostrare l’effettiva adozione delle misure di prevenzione.
Occorre dimostrare che tali strumenti siano concretamente attuati, conosciuti dai lavoratori, verificati nel tempo e costantemente aggiornati.
In altre parole, la prevenzione deve essere “vissuta” all’interno dell’organizzazione e non semplicemente documentata.
Conclusioni
La normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro è tra le più articolate d’Europa. Tuttavia, la sua efficacia non dipende dalla quantità di obblighi previsti, bensì dalla capacità delle organizzazioni di integrarli nella gestione quotidiana dell’impresa.
Il D.Lgs. 81/2008, l’articolo 2087 del Codice Civile e il recente Accordo Stato-Regioni sulla formazione delineano un modello di prevenzione fondato su organizzazione, competenze, partecipazione e miglioramento continuo.
Per imprese, professionisti HSE e responsabili della sicurezza la vera sfida non consiste semplicemente nell’essere conformi alla normativa, ma nel costruire un sistema capace di prevenire i rischi prima che si trasformino in eventi dannosi.
Riferimenti normativi
- Costituzione della Repubblica Italiana – artt. 32 e 41.
- Codice Civile – art. 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro).
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, con particolare riferimento agli artt. 15, 17, 18, 19, 20, 28, 37 e Titolo I.
- Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del D.L. 146/2021, che ha rafforzato il ruolo del preposto e modificato diversi articoli del D.Lgs. 81/2008.
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Fonti ufficiali per l’approfondimento
- Normattiva: https://www.normattiva.it/
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: https://www.gazzettaufficiale.it/
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Salute e Sicurezza sul Lavoro: Ministero del Lavoro – Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
- Ispettorato Nazionale del Lavoro: https://www.ispettorato.gov.it/
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